Tacito, a cui si fa riferimento, ma forse pure Cicerone, così declamava in latino: “Corruptissima re publica plurimae leges”. Quando le leggi sono moltissime, significa che lo Stato è corrotto, o quando c’è molta corruzione, molte sono le leggi; ma anche che, essendo grande la corruzione dello Stato, molto sono le leggi che camuffano la sua corruzione senza, al contrario, cercare di porvi un rimedio. Così di leggi ne abbiamo tante e perciò se queste sono un indicatore della corruzione, vorrebbe dire che noi siamo “corruptissimi.” Ora stanno per essere abolite 29.100 leggi inutili, ma quante ne restano ancora che non sono certo l’ideale per una sana vita giuridica e la cui sovrabbondanza legislativa, vecchia e nuova, diviene “massima ingiustizia (“summum ius, summa iniuria”) specialmente quando non si distinguono più gli atti di legislazione, di qualsiasi ordine e grado, dagli atti di amministrazione e di programmazione con leggi che spesso si risolvono pure in leggi-manifesto o in cannoneggiamenti a salve? Tenuto anche conto che la “ratio” della legge e la sua qualità non può essere disgiunta dalla sua evoluzione del processo di conoscenza, decisione e controllo, a maggior ragione oltre le 29.000 e più da abolire- cosa di per sé già positiva – occorrerebbe pure procedere ad una razionalizzazione delle stesse per correggerne, emendarne e renderne efficaci la tipologia e la sostanza. Inoltre specialmente quelle leggi che disciplinano interventi nei campi della produzione o nel ramo sociale, dovrebbero essere chiare, comprensibili ed immediatamente intellegibili con particolare riferimento agli scopi quantitativi e qualitativi che si vogliono perseguire, in riferimento alle risorse umane e finanziarie da impegnare e utilizzare, agli strumenti necessari da impiegare, ai tempi entro cui iniziare, rispettare e terminare le opere programmate. Si potrebbero mettere in risalto così l’efficacia e soprattutto la trasparenza degli atti anche al fine di snelli e immediati interventi di controllo, che sono sempre più scarsi ed inefficienti, oltre ad eventuali azioni sostitutive nei casi di inadempienze non giustificate. Osservando il gioco delle leggi nel tempo non si riesce a capire a quale norma si può fare riferimento in quanto leggendo “la legge di cui, il decreto di cui, la norma di cui” nasce una perdurante incertezza dei diritti e dei doveri che rivela l’inflazione e l’inquinamento normativo, riducendo così il nostro stato di diritto alla caricatura di se stesso. Infine un’esigenza che si sente pressante può riguardare il fatto che ogni provvedimento legislativo dovrebbe avere insito in sé un alto grado di realismo, di coerenza, in un quadro normativo non assolutamente rigido ma flessibile per seguire i vari accadimenti sociali ed economici che si vanno incessantemente registrando, nelle diverse realtà cangianti, oggi molto più di ieri. E’ tanto difficile allora far seguire i fatti a tanti declamati buoni propositi di rinnovamento, di riforme? Non credo, purchè vi sia in mente un qualche modello progettuale, generale ed organico che abbia, come scopo, un nuovo ordine dell’intero sistema, evitando che il legislatore sia sottoposto alle dannose torsioni prodotte da interventi sporadici e disarticolati, da cui è spesso determinato, nel tentativo di assecondare le contingenze che presume siano il risultato di una interpretazione del comune sentire.
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Lo strumento che consente di individuare la natura dell’intervento pubblico, sia in termini qualitativi, sia quantitativi, è il bilancio dello Stato, che per la sua funzione di centro di smistamento delle risorse rappresenta un punto di riferimento per l’intero settore pubblico. Il modo in cui lo Stato assolve a questo ruolo dipende prevalentemente dalle strutture e dalla capacità di analisi e valutazione dell’efficacia della sua azione sia dal lato della spesa pubblica, sia per quanto riguarda la realizzazione delle entrate. La realtà odierna ha messo in evidenza che il sostegno pubblico all’economia non passa necessariamente attraverso una crescita indiscriminata della spesa pubblica e del disavanzo, e l’uso delle risorse non è orientato solo a soddisfare quote sempre crescenti di bisogni; infatti, la complessità delle economie esterne al sistema tende a ridurre progressivamente la frattura esistente tra le funzioni svolte dal settore pubblico e quelle del cosiddetto ramo direttamente produttivo, cioè privato. In questo contesto,
il Presidente della Repubblica richiama l’attenzione del Governo sulla Legge Finanziaria, che non può essere approvata senza collegarla al Bilancio, per frenare in qualche modo l’indebitamento e la lievitazione del debito e limitare la crescita incontrollata degli oneri derivanti dalle leggi di spesa. Ma quali provvedimenti, sinora, sono riusciti a contenere efficacemente la crescita incontrollata degli oneri della legislazione di spesa ? Infatti, più di una volta è stata prospettata l’ipotesi di una modifica dell’art. 81 della Carta Costituzionale in senso più rigoroso; l’obiettivo della Legge Finanziaria era quello di assolvere alla funzione di ponte tra quanto disposto dall’art. 81 e il bilancio, mediante il quale non era possibile modificare le leggi di spesa. L’art. 81, insieme con altri principi costituzionali che riguardano la procedura d’approvazione e controllo, rappresenta il cardine della contabilità pubblica. Tuttavia, questa norma fondamentale sinora si è rivelata di difficile applicazione per quanto riguarda l’obbligo della copertura delle leggi di spesa da quando il deficit di bilancio è diventato una regola e si è fatto ricorso al debito pubblico per la relativa copertura. Quindi il bilancio non può essere considerato soltanto uno strumento contabile, ma deve avere anche una funzione di manovra di politica economica per consentire una razionalizzazione della spesa pubblica, stabilendo il suo livello massimo nel breve e nel medio lungo periodo. Da qui i rilievi secondo cui il bilancio pluriennale e la legge finanziaria debbono avere approccio integrato e coerente che, se ben utilizzato, può tenere sotto controllo il disavanzo pubblico o almeno impedirne un’espansione incontrollata. Il Ministro dell’economia per ora “blinda i conti” e per questo c’è chi fa pressioni per difendere il proprio orticello, mentre, c’è pure chi prevede che il Paese va verso il “baratro della crisi sociale”. Altri Paesi europei, con altre costituzioni e con crisi inflazionistiche, affrontano il problema in maniera radicale e con legislazioni che limitano in modo più pressante, diversamente dal nostro art. 81, l’indebitamento da parte dello Stato. Potremmo accettare suggerimenti utili per modificare opportunamente l’art. 81 della nostra Carta Costituzionale?